Statuto

del Collegio Anatomia

Titolo I:  Finalità

 

Art. 1

È costituita un’associazione denominata “COLLEGIO DEI DOCENTI DI ANATOMIA UMANA”.  La sede della associazione è presso l’istituto universitario di costituzione del Collegio.

 

Art. 2

Scopi del Collegio dei Docenti di Anatomia Umana (di seguito denominato “Collegio”) sono:

a) la diffusione, la valorizzazione della Anatomia Umana anche nei suoi aspetti formativi, applicativi e professionali;

b) il coordinamento, nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole Università, mediante scambi di informazione e di studio dei problemi comuni, della didattica universitaria di interesse anatomico nei vari corsi di laurea, nelle scuole di specialità, nei corsi di perfezionamento e di diploma;

c) i rapporti con gli ordini di categoria;

d) la collaborazione con Istituti ed Associazioni che perseguono obiettivi similari, in particolare nell’area della morfologia, in campo nazionale ed internazionale.

 

Titolo II:  Composizione del Collegio

 

Art. 3

L’associazione è costituita dai Professori Universitari di ruolo appartenenti al settore scientifico disciplinare BIO/16  che ne facciano richiesta.

 

Art. 4

Ammissione, dimissione, cancellazione, espulsione dei soci.

Ammissione:  l’ammissione al Collegio avviene di diritto ed a richiesta scritta per i Professori di ruolo di prima e seconda fascia delle discipline anatomiche delle Facoltà universitarie.  I Professori fuori ruolo restano nel Collegio con diritto di voto ma non possono accedere alle cariche sociali.  I Professori fuori ruolo terminano il mandato per eventuali cariche sociali.

Dimissioni e cancellazione: ogni Socio può presentare le dimissioni per iscritto; vengono cancellati dall’elenco dei Soci del Collegio coloro che non hanno provveduto a versare la quota sociale per due anni consecutivi.

Espulsione:  le infrazioni gravi ai principi della deontologia, come pure la diffamazione nei confronti dell’associazione o dei suoi membri, o altri gravi motivi possono comportare l’espulsione dal Collegio. Per essere valida essa deve essere proposta da almeno 5 Soci del Collegio e convalidata dall’assemblea dei Soci a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto, previa audizione del Socio in causa.

A seguito di dimissione, cancellazione o espulsione non si ha diritto alla restituzione delle somme versate per quote associative né a parte alcuna del patrimonio.

 

Titolo III:  Organi del Collegio

 

Art. 5

Organi dell’associazione sono:

– Il Presidente

– Il Vicepresidente

– Il Segretario

– Il Tesoriere

– Il Consiglio Direttivo

– L’Assemblea dei Soci

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Collegio, ha la firma sociale, presiede l’assemblea dei Soci; viene eletto tra i membri del Collegio con votazione diretta, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente. In caso di impossibilità del Presidente di svolgere o delegare le sue funzioni, queste vengono assunte dal Vicepresidente, che indirà una riunione del Collegio entro novanta giorni per l’elezione del nuovo Presidente.

Spetta inoltre al Presidente:

a) curare i rapporti dell’associazione con organizzazioni similari;

b) esercitare tutte le funzioni statutarie demandategli dall’assemblea.

Art. 7

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso; viene nominato tra i membri del Collegio dal Presidente.

 

Art. 8

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, rende esecutive le delibere del Collegio;  viene eletto tra i membri del Collegio per tre anni per votazione diretta ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

Su mandato del Presidente, esercita le funzioni conferitegli dallo stesso nell’ambito delle funzioni statutarie.

In caso di impossibilità del Segretario di svolgere le sue funzioni, il Presidente indirà una riunione del Collegio entro novanta giorni per l’elezione del nuovo Segretario.

Art. 9

Il Tesoriere

Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo, sottoponendolo annualmente all’assemblea dei soci; viene eletto tra i membri del Collegio per tre anni per votazione diretta ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

In caso di impossibilità del Tesoriere di svolgere le sue funzioni, il Presidente indirà una riunione del Collegio entro novanta giorni per l’elezione del nuovo Tesoriere.

Fa quanto altro inerente all’amministrazione finanziaria dell’associazione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Collegio; è composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, e da quattro Soci eletti dall’Assemblea con votazione diretta.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno la metà dei componenti, a mezzo di invito scritto non raccomandato o facsimile o posta elettronica.

Art. 11

L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i Soci.  Essa è convocata  dal Presidente del Collegio in sede ordinaria una volta l’anno per l’approvazione del bilancio a mezzo di invito scritto non raccomandato o facsimile o posta elettronica ai soci. Non è possibile delegare il proprio voto In sede straordinaria può essere convocata dal Presidente su formale richiesta di almeno un decimo dei Soci del Collegio.

Art.12

Compiti dell’assemblea sono:

a) formulare il programma annuale dell’attività del Collegio;

b) deliberare su argomenti posti all’ordine del giorno;

c) deliberare modifiche statutarie.

L’avviso di convocazione dell’assemblea sarà notificato con almeno trenta giorni di preavviso. Sull’avviso di convocazione sarà indicato, oltre l’ora ed il luogo della riunione, l’ordine del giorno da discutere. L’assemblea è valida in prima convocazione se presenti il cinquantun per cento dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art. 13

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, per i fini istituzionale di cui all’art. 2, dalle quote associative e da quant’altro incassi a norma di legge.

 

Titolo IV:   Modifiche di Statuto

 

Art. 14

Modifiche di statuto

Per modificare lo statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto.  Le proposte di modifica di statuto debbono essere presentate dal Presidente oppure richieste per l’assemblea successiva da un voto dell’assemblea dei soci a maggioranza semplice. Esse devono essere annunciate esplicitamente nell’ordine del giorno dell’assemblea, e non possono essere argomento di mozione d’ordine per la stessa assemblea.

Art.15

Lo scioglimento dell’associazione sarà valido solo se deciso in Assemblea ordinaria dai due terzi degli aventi diritto.

Art.16

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Sede dell’Associazione

La sede dell’associazione è presso l’Università del Piemonte Orientale, sede della fondazione del Collegio.

© 2024 Società italiana di Anatomia e Istologia