Statuto

del Collegio Istologia

Titolo I:  Finalità

 

Art. 1

E’ costituita un’Associazione denominata “COLLEGIO DEI DOCENTI DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA” (Settore BIO/17: Citologia, Citologia Molecolare, Embriologia, Embriologia Molecolare, Istochimica, Istologia, Istologia e Anatomia, Istologia ed Embriologia, Istologia ed Embriologia Generale).

 

Art. 2

La sede dell’Associazione viene stabilita ogni tre anni. Per il primo triennio è fissata in Roma, Via Antonio Scarpa n° 14, presso il Dipartimento di Istologia ed Embriologia medica dell’Università di Roma “La Sapienza”.

 

Art. 3

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

 

Art. 4

Scopi del “COLLEGIO DEI DOCENTI DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA” (di seguito
denominato “Collegio”) sono:
a) la diffusione e la valorizzazione dei contenuti propri delle discipline afferenti al raggruppamento scientifico-disciplinare del Settore BIO/17 nei loro aspetti formativi, applicativi e professionali e le interazioni con i raggruppamenti scientifico-disciplinari affini, anche in ambito europeo e internazionale;
b) il coordinamento, nel rispetto dell’autonomia delle singole Università, della didattica universitaria di interesse del Settore BIO/17 nei Corsi di Laurea, nelle Scuole di Specialità, nei Corsi di Perfezionamento e di Diploma, nei Master;
c) i rapporti con gli organismi istituzionali in relazione a problemi che interessano il Settore Scientifico-Disciplinare BIO/17.

 

Titolo II: Patrimonio ed Esercizi Sociali

 

Art. 5

Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell’organizzazione di seminari di studio e di pubblicazioni;
c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

 

Art. 6

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Collegio il bilancio consuntivo ed entro il 30 aprile il bilancio preventivo del successivo esercizio.

 

Titolo III: Composizione del Collegio

Art. 7

Il Collegio è costituito dai Professori e dai Ricercatori Universitari del Settore BIO/17 che ne facciano richiesta scritta.

 

Art. 8

I Soci vengono classificati in:
a) Soci Onorari.
Possono essere nominati Soci Onorari i Docenti o gli enti che si siano distinti per particolare competenza nel settore della medicina ed in particolar modo nel settore della Istologia ed Embriologia, che abbiano ricoperto prestigiosi incarichi societari od accademici in Italia o all’Estero e che vogliano contribuire agli scopi di cui al precedente art. 4. I Soci Onorari sono nominati dal Presidente in carica, su indicazione della Giunta, e il loro numero complessivo non deve essere superiore al 5% (cinque per cento) del numero totale degli iscritti. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa in quanto la loro presenza costituisce motivo di orgoglio e di onore per il Collegio.
La nomina di Socio Onorario è illimitata nel tempo e si può perdere solo per decesso, per rinuncia e per esclusione a causa di gravi e documentati fatti morali e comportamentali umani o professionali.

b) Soci Ordinari.
Possono essere Soci Ordinari i Docenti o gli enti che si siano distinti per particolare competenza nel settore della medicina ed in particolar modo nel settore della Istologia ed Embriologia e che vogliano contribuire agli scopi di cui al precedente art. 4.
La domanda di ammissione sarà accettata dal Presidente del Collegio, dopo aver accertato la presenza dei requisiti di cui al precedente comma. All’atto dell’ammissione deve essere versata la quota di iscrizione.
I Professori fuori Ruolo che ricoprano eventuali cariche del Collegio conservano il loro mandato fino al termine dello stesso.
Dimissione e cancellazione: ogni Socio può presentare le dimissioni per iscritto; vengono cancellati dall’elenco dei Soci del Collegio coloro che non hanno provveduto a versare la quota sociale per due anni consecutivi.

 

Titolo IV: Organi del Collegio

Art. 9

Organi dell’Associazione sono:

 

Art. 10

Il Past President: è il Presidente uscente che svolge esclusivamente attività di indirizzo scientifico e consultivo e in caso di assenza temporanea del Presidente sostituisce temporaneamente lo stesso nelle incombenze associative ordinarie.
Il Presidente:
Il Presidente rappresenta il Collegio, ha la firma sociale, presiede l’Assemblea dei Soci; viene eletto dall’Assemblea per votazione diretta e rimane in carica per tre anni; è rieleggibile per due mandati.
In caso di impossibilità del Presidente di svolgere o delegare le sue funzioni, queste vengono assunte dalla Giunta che, entro novanta giorni, indirà una riunione del Collegio per l’elezione del nuovo Presidente.
Spetta inoltre al Presidente:
a) curare i rapporti con organizzazioni similari;
b) esercitare tutte le funzioni statutarie demandategli dall’Assemblea.

 

Art. 11

Il Segretario:
Il Segretario coadiuva il Presidente, rende esecutive le delibere del Collegio; viene eletto nell’ambito della Giunta e rimane in carica per tre anni; è rieleggibile per due mandati.
Su mandato del Presidente, esercita le funzioni conferitegli dallo stesso nell’ambito delle funzioni statutarie.
In caso di impossibilità del Segretario di svolgere le sue funzioni, il Presidente, su indicazioni della Giunta, designa un sostituto.

 

Art. 13

La Giunta dura in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per due mandati.
La Giunta è l’organo esecutivo del Collegio e delibera nell’ambito dei mandati decisi dal Collegio in accordo con le normative statutarie. E’ composta dal Presidente e da sette membri eletti dall’Assemblea nell’ambito dei Professori di I Fascia.
La Giunta può invitare alla sue riunioni Docenti di altre fasce, su temi specifici, ove necessario.
La Giunta è dotata di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazioni, mentre la legale rappresentanza in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente. La Giunta viene convocata dal Presidente o su richiesta motivata della metà dei componenti della Giunta o del Collegio a mezzo di invito scritto non raccomandato o facsimile o posta elettronica ai componenti, presso la sede ovvero altrove purché in Italia, con un preavviso minimo di dieci giorni.
Le riunioni potranno svolgersi anche in tele/video conferenza con le seguenti condizioni:
che tutti i partecipanti siano identificabili, che i medesimi possano intervenire in tempo reale, che il Segretario e il Presidente si trovino nello stesso luogo ai fini della verbalizzazione delle riunioni.
Le riunioni della Giunta sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (51%) e potranno validamente deliberare con la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei componenti (51%).

 

Art. 14

L’Assemblea dei Soci:
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati. Essa è convocata dal Presidente del Collegio almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno precedente e di quello preventivo dell’anno in corso. In tale occasione è prevista una seduta scientifica con presentazione da parte dei soci di risultati sperimentali rilevanti in relazione alle tematiche proprie del Collegio.
La convocazione avviene a mezzo di invito scritto non raccomandato o facsimile o posta elettronica ai Soci, presso la sede ovvero altrove purché in Italia. E’ possibile delegare il proprio voto e ciascun Socio può avere fino a cinque deleghe. L’Assemblea può essere convocata sulla base di una richiesta motivata da almeno un quarto degli Associati.
Le riunioni dell’Assemblea potranno svolgersi anche in tele/video conferenza (previo deposito delle deleghe con invio per raccomandata postale o a mano al Segretario o al Presidente dell’Associazione cosicché, tempestivamente, possano valutarne la regolarità) con le seguenti condizioni: che tutti i partecipanti siano identificabili, che i medesimi possano intervenire in tempo reale, che il Segretario e il Presidente si trovino nello stesso luogo ai fini della verbalizzazione delle riunioni. Le Assemblee sono validamente costituite e possono validamente deliberare con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C., fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17) e 18) del vigente Statuto in materia di modifiche dello Statuto e di scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 15

Compiti dell’Assemblea sono:
a) formulare il programma annuale dell’attività del Collegio;
b) deliberare modifiche statutarie.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà notificato con almeno quindici giorni di preavviso.
Sull’avviso di convocazione sarà indicato, oltre l’ora e il luogo della riunione, l’ordine del giorno da discutere.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C.

 

Art. 16

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, per fini istituzionali, di cui all’art. 4, dalle quote associative definite dall’Assemblea e da quant’altro incassi a norma di legge.

 

Titolo V: Modifiche di Statuto e delle Disposizioni contenute nell’Atto Costitutivo

Art. 17

Modifiche di Statuto e delle disposizioni contenute nell’atto costitutivo:
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli Associati.
Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere presentate dal Presidente oppure richieste per l’Assemblea successiva da un voto dell’Assemblea degli Associati approvato a maggioranza semplice. Esse devono essere annunciate esplicitamente nell’ordine del giorno dell’Assemblea e non possono essere comprese tra le “varie ed eventuali” o essere argomento di mozione d’ordine per la stessa Assemblea.

 

Art. 18

Lo scioglimento dell’Associazione sarà valido solo se deciso in Assemblea straordinaria con il quorum decisionale dei 2/3 (due terzi) degli Associati.
L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto stabilito dalla legge.

 

Art. 19

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

Art. 20

La Giunta ha la facoltà di disciplinare la presente Associazione con un regolamento interno per un migliore funzionamento della sua attività.

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